Come abbiamo visto nei precedenti contributi (“1/I regimi contabili in Italia: premessa” e “2/I regimi contabili in Italia: sviluppo”), il sistema contabile italiano si inserisce in un contesto europeo che, pur perseguendo obiettivi di armonizzazione, lascia ancora ampi margini di autonomia agli Stati membri.
A distanza di alcuni mesi dall’ultima pubblicazione (25 settembre 2025), appare sempre più evidente come il tema dei regimi contabili non possa essere analizzato senza considerare le profonde trasformazioni in atto nel contesto economico e normativo.
Negli ultimi anni, infatti, si è assistito a una progressiva evoluzione dei sistemi contabili, influenzata da tre direttrici principali:
- la digitalizzazione degli adempimenti fiscali e contabili (fatturazione elettronica, D.lgs. 127/2015 – norme fiscali e trasmissione telematica – e D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD);
- la crescente rilevanza della trasparenza e della tracciabilità dei dati (art. 2423 e seguenti Codice civile; D.lgs. 139/2015 per il bilancio d’esercizio);
- il rafforzamento del coordinamento a livello europeo (Direttiva 2013/34/UE, Direttiva delegata (UE) 2023/2775, Regolamenti CE sui principi contabili internazionali – IAS/IFRS).
La digitalizzazione rappresenta, senza dubbio, il cambiamento più significativo dell’ultimo decennio.
L’introduzione della fatturazione elettronica, dei corrispettivi telematici e dei sistemi di interoperabilità tra banche dati pubbliche ha trasformato radicalmente il modo in cui imprese e professionisti gestiscono la propria contabilità (D.lgs. 127/2015; Provvedimenti Agenzia delle Entrate).
In questo scenario, i regimi contabili tradizionali (ordinario e semplificato) stanno evolvendo verso modelli sempre più automatizzati, nei quali la tenuta delle scritture contabili tende a integrarsi con i flussi informativi digitali trasmessi all’Amministrazione finanziaria, nel rispetto degli obblighi del Codice civile (art. 2214-2230) e del D.lgs. 139/2015.
Parallelamente, anche il regime forfettario (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89) continua a essere oggetto di attenzione da parte del legislatore, sia per il suo impatto in termini di semplificazione, sia per le possibili distorsioni che può generare sotto il profilo dell’equità fiscale e della concorrenza.
Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il rapporto tra semplificazione e qualità dell’informazione contabile.
Se, da un lato, la riduzione degli adempimenti rappresenta un indubbio vantaggio per i contribuenti di minori dimensioni, dall’altro lato emerge il rischio di una perdita di informazioni utili per la gestione dell’attività.
Come già evidenziato nel precedente articolo, l’assenza di una contabilità strutturata limita la capacità dell’imprenditore o del professionista di monitorare in modo consapevole l’andamento economico e finanziario della propria attività, anche ai sensi dell’art. 2709 c.c., che sancisce la funzione probatoria delle scritture contabili.
In prospettiva, quindi, il vero tema non sembra essere la scelta tra un regime più semplice e uno più complesso, quanto piuttosto la capacità di coniugare semplificazione e qualità informativa.
In questo contesto, il ruolo del consulente assume un’importanza sempre più strategica: non solo come soggetto incaricato della gestione degli adempimenti, ma come supporto nelle scelte gestionali e nella lettura dei dati economici.
Guardando al futuro, è ragionevole ipotizzare un progressivo avvicinamento tra i diversi sistemi contabili europei, anche attraverso l’utilizzo di standard digitali condivisi (IFRS/IAS per i gruppi quotati e Direttiva 2013/34/UE per PMI).
Nel panorama contabile europeo e italiano, infatti, si distingue nettamente tra le grandi entità quotate e le piccole-medie imprese (PMI), con due regimi normativi distinti:
- Gruppi Quotati (IFRS/IAS): Le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati ad applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS, recepiti dall’Unione Europea, per garantire trasparenza e comparabilità.
- PMI (Direttiva 2013/34/UE): La Direttiva 2013/34/UE, recepita in Italia, definisce le regole contabili per le imprese non quotate, semplificando gli obblighi di bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) in base alla dimensione dell’impresa (micro, piccole, medie) per ridurre gli oneri amministrativi.
Tuttavia, tale processo richiederà tempo e un delicato equilibrio tra esigenze di uniformità e specificità nazionali.
L’obiettivo finale rimane quello già individuato nella premessa: creare un sistema economico europeo realmente integrato, in cui le imprese possano operare con regole chiare, comparabili, coerenti e con una semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per le imprese micro, piccole e medie.
In conclusione, i regimi contabili non devono essere considerati solo come un insieme di obblighi normativi (Codice civile, D.lgs. 139/2015, L. 190/2014), ma come strumenti fondamentali per la comprensione, la gestione e lo sviluppo dell’attività economica.
È fondamentale che la semplificazione fiscale non si traduca in una compressione dei principi di equità e trasparenza.
In un contesto sempre più digitale e interconnesso, la qualità dell’informazione contabile diventerà il vero fattore distintivo tra mera compliance e reale capacità gestionale.
Claudia Radi
Precedenti contributi:
2. Link https://claudiaradi.blog/2-i-regimi-contabili-in-italia-sviluppo/
Breve dettaglio normativo sulla rilevanza della trasparenza e della tracciabilità dei dati:
Struttura e Principi Fondamentali (2423-bis c.c.):
- Continuità Aziendale: Valutazione in base alla prospettiva di funzionamento.
- Competenza: I costi e i ricavi vanno attribuiti all’esercizio di riferimento indipendentemente dalla manifestazione numeraria.
- Stato Patrimoniale (2424 c.c.): Riorganizzato con la separazione dei conti d’ordine, ora non più previsti.
- Conto Economico (2425 c.c.): Struttura a costi della produzione.
- Nota Integrativa (2427 c.c.): Documento cruciale per illustrare i criteri di valutazione e i movimenti delle voci.
Principali Novità del D.lgs. 139/2015:
- Rendiconto Finanziario: Obbligatorio per le società che non redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2425-ter c.c.).
- Principio della Sostanza sulla Forma: Prevalenza della sostanza economica delle operazioni rispetto alla forma giuridica nella valutazione.
- Eliminazione area Straordinaria: Cancellata la voce E (proventi/oneri straordinari) dal conto economico.
- Valutazione dei Titoli/Crediti: Introduzione del criterio del “costo ammortizzato” e dell’attualizzazione.
- Deroga Rilevanza: Possibilità di non rispettare obblighi di rilevazione/valutazione se gli effetti sono irrilevanti per una corretta rappresentazione.
📌 Aggiornamento normativo alla data attuale (marzo 2026):
- La disciplina del regime forfettario italiano resta sostanzialmente invariata nel 2026:
- soglia di ricavi/compensi di €85.000 (resta confermata dalla Legge di Bilancio 2026, art. 1).
- aliquota dell’imposta sostitutiva (15% standard, 5% per nuove attività) è confermata e non è stata modificata dalla manovra 2026.
- fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari è pienamente operativa.
- Una eccezione normativa significativa riguarda la causa ostativa per i redditi da lavoro dipendente o pensione:
- La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 27) mantiene per tutto il 2026 la soglia di reddito da dipendente/pensione a €35.000 (anziché tornare ai €30.000 previsti originariamente dal testo base del regime).
- Non risultano modifiche sostanziali delle soglie di accesso, delle aliquote, dei coefficienti di redditività o delle regole sull’IVA nell’anno 2026 rispetto al quadro normativo esistente nel 2025.
- Le cause di esclusione, requisiti di accesso e principali regole del regime forfettario sono contenute nell’art. 1, commi 54-89 della Legge 190/2014 e dalle successive modifiche, senza novità strutturali introdotte con la manovra 2026.
📌 In altre aree normative connesse alla contabilità e alla fiscalità:
- La Legge di Bilancio 2026 contiene anche interventi indiretti sul sistema IVA e nasce un progetto di nuovo Codice IVA, che sarà consolidato e applicabile dal 2027 (quindi da considerare per i lettori già ora).
- Per quanto riguarda gli aspetti generali della contabilità ordinaria e semplificata, le norme di riferimento restano il Codice civile e il D.lgs. 139/2015, senza novità di carattere sostanziale introdotte nel 2026. (Queste norme sono quindi da considerare aggiornate e pienamente applicabili).
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Claudia Radi è una Commercialista, Giurista, Advisor nella gestione delle crisi da sovraindebitamento e d’impresa, e Revisore legale dei conti.
Iscritta nell’ODCEC di Roma Sezione A dal 1988, dal 19 aprile 2023 trasferita d’ufficio al neocostituito ordine territoriale di Velletri-RM-; iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti dal 1999.





